Vigilanza degli alunni al termine delle uscite didattiche – divieto di rientro autonomo o permanenza senza sorveglianza

Circolare alle famiglie sulla vigilanza degli alunni al termine delle uscite didattiche

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Personale scolastico

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Premessa normativa
In conformità a quanto previsto dagli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile, che sanciscono la responsabilità per fatto altrui e la culpa in vigilando dei precettori e di coloro ai quali sono affidati i
minori, e richiamando l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione (in particolare, sentenze n. 3074/1999, n. 9346/2002, n. 2413/2014, n. 9337/2016), si ribadisce che la scuola e il personale docente sono tenuti ad assicurare la vigilanza continua sugli alunni per tutto il tempo in cui questi sono affidati all’istituzione scolastica, fino al subentro effettivo dei genitori o di loro delegati.
L’art. 19-bis del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con L. 4 dicembre 2017, n. 172, consente ai genitori di autorizzare l’uscita autonoma dei figli solo dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni e, pertanto, non estende tale facoltà ad altri contesti come uscite didattiche o viaggi d’istruzione.
Obbligo di vigilanza e responsabilità
La responsabilità della scuola ha natura contrattuale e/o extracontrattuale, ai sensi degli artt. 1218, 2043, 2047 e 2048 c.c., e si fonda sulla presunzione di “culpa in vigilando”, che cessa solo con il passaggio effettivo della custodia del minore ai genitori o a persona da essi autorizzata.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. I, 30 marzo 1999, n. 3074; Cass. civ., sez. un., 27 giugno 2002, n. 9346) ha precisato che l’obbligo di vigilanza perdura “per tutto il tempo in cui gli alunni sono affidati alla scuola e fino al subentro reale o potenziale dei genitori”.
Conseguentemente, non è mai consentito lasciare incustoditi gli alunni minorenni al termine di un’uscita didattica, di una visita o di un viaggio d’istruzione, né autorizzare rientri autonomi da
luoghi diversi dalla scuola.
Modalità di rientro e riconsegna degli alunni
Il rientro degli studenti deve avvenire esclusivamente secondo le modalità organizzate dall’Istituto, con trasporto collettivo e riconsegna presso la sede scolastica.
Eventuali eccezioni (ad esempio, ritiro in loco da parte dei genitori) devono essere richieste preventivamente e per iscritto, con autorizzazione del Dirigente Scolastico e firma di presa in carico del genitore o del delegato sul luogo dell’attività.
Copertura assicurativa
La copertura assicurativa degli alunni e la responsabilità della scuola restano valide fino alla conclusione dell’attività e al rientro organizzato.
L’interruzione non autorizzata della vigilanza — come un rientro autonomo non previsto — comporta l’esclusione della responsabilità dell’Istituto e può determinare la decadenza delle
tutele assicurative.
Disposizioni operative
I docenti accompagnatori sono tenuti a:
• garantire la vigilanza continua sugli alunni fino al loro rientro in sicurezza a scuola o al passaggio formale di consegna ai genitori/delegati;
• non consentire in alcun caso che gli studenti minorenni restino soli al termine dell’attività;
• segnalare tempestivamente eventuali situazioni di ritardo o difficoltà nella riconsegna.
Le famiglie sono invitate a collaborare con la scuola, attenendosi scrupolosamente alle disposizioni organizzative indicate per ogni uscita.

 

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